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SCONTRINO FISCALE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI Federfarma ha diffuso un utile riepilogo delle scadenze per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 28 e 29 dell'art. 1 della Legge 296/2006, Finanziaria 2007 come segue. Dal 1 luglio 2007 le spese per l'acquisto dei medicinali potranno essere dedotte dai contribuenti, a condizione che siano documentate da fattura o da scontrino fiscale recante la descrizione della natura, qualita' e quantita' dei farmaci acquistati, nonche' l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente; dal 1 luglio al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale oppure non abbia con se' la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale potra' essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario. - le farmacie, entro il 30 giugno 2007 dovranno adeguare il registratore di cassa alla funzione di stampa di uno scontrino "parlante", riportante natura (medicinale), qualita' (nome del medicinale) e quantita' (numero di confezioni) dei farmaci consegnati; - dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007 i cittadini potranno assolvere direttamente l'obbligo di riportare sullo scontrino anche il codice fiscale del destinatario scrivendo a mano il codice fiscale sullo scontrino stesso; - dal 1 gennaio 2008 il codice fiscale dovra' essere stampato sullo scontrino rilasciato dalla farmacia. Poiche' le disposizioni sono volte a controllare in modo piu' dettagliato le detrazioni operate dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi (modello 730, ovvero Unico), l'obbligo di certificazione dei corrispettivi operata dalle farmacie in maniera descrittiva mediante scontrino "parlante" riguarda unicamente le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, in quanto detraibili dalle imposte. Le farmacie in possesso di piu' di un registratore di cassa possono adibire anche uno solo di essi al fine di adempiere all'obbligo imposto dalla Legge Finanziaria 2007, continuando a certificare i corrispettivi derivanti dalla vendita di prodotti diversi dai medicinali nel modo consueto. (Fonte Farmadati) |
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